In questo articolo trattiamo il liberalismo, il cui padre è stato John Locke, ed il liberismo, il cui padre è stato Adam Smith. Questo articolo va letto in parallelo a quello relativo al socialismo.
Indice
Una definizione di liberalismo
Prima di addentrarci nell’analisi e nella storia del pensiero liberale è opportuno fornire una definizione di tale nozione. Questa definizione deve essere, da un lato abbastanza lasca in modo da non contraddire alcune forme ed esperienze storiche liberali, e al contempo rigorosa, comprendendo tutte quelle stesse forme ed esperienze. Forniamo quindi la seguente definizione di liberalismo:
Liberalismo |
Si definisce liberale ogni dottrina filosofica, morale e politica, contrapposta all’assolutismo, in base alla quale l’azione dello Stato deve essere ridotta il più possibile a favore dell’esercizio dei diritti e delle libertà del popolo. |
I caratteri dello Stato liberale
Al di là della definizione generale, possiamo ulteriormente caratterizzare il liberalismo mettendo in evidenza le caratteristiche tipiche di uno Stato liberale.
- Il potere dello Stato è limitato. Proprio come accadde per la prima volta durante la Gloriosa Rivoluzione, lo Stato liberale si definisce in forte contrapposizione con il potere assolutistico del monarca. In genere è la carta costituzionale che sancisce i limiti del potere del monarca. Nelle Costituzioni moderne, i poteri sono di norma divisi tra le principali istituzioni dello Stato.
- Lo Stato è garante delle libertà pubbliche e dunque dei diritti. In questo senso, lo scopo dello Stato è salvaguardare le libertà dei cittadini. Le libertà si esprimono attraverso l’esercizio dei diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione o, comunque, dall’ordinamento legislativo di uno Stato. Esempi tipici sono la libertà di espressione, di associazione, di culto, d’insegnamento, di stampa ecc.
- Lo Stato è il garante dell’uguaglianza giuridica. La legge è uguale per tutti. Lo Stato liberale è, in genere, uno Stato di diritto. Ciò significa che le istituzioni sopravvivono a chi le incarna1, né sottostanno all’arbitrio del singolo che ricopre un ruolo in quell’istituzione. Sebbene lo Stato liberale tuteli le libertà, queste sono garantite nella misura in cui l’espressione di una volontà individuale non danneggia quella degli altri. Sono appunto le leggi, a cui tutti sono sottoposti, a fare da garante alla rete delle libertà individuali2.
- Sebbene lo Stato liberale sia garante dell’uguaglianza giuridico-formale, non necessariamente lo è di quella sociale. Tra i diritti riconosciuti dallo Stato liberale vi è infatti quello alla proprietà privata, come pure si garantisce la libertà di iniziativa economica, condizione alla base del liberismo.
La questione dei diritti…
Si è detto che lo Stato liberale assume il ruolo di garante dei diritti. Tali diritti non sono che la condizione giuridica di possibilità attraverso i quali gli individui agiscono liberamente. Sono diritti oramai consolidati e garantiti nelle costituzioni degli Stati più avanzati il diritto di espressione, il diritto di voto, il diritto di associazione, ecc.
Alcuni “nuovi” diritti
Tuttavia, l’elenco di ciò che definiamo un diritto non è esaustivo. Al contrario è sottoposto a continui mutamenti. Innovazioni tecnologiche, storiche e sociali possono aprire spazio per nuovi diritti che prima erano semplicemente inconcepibili. Vogliamo fornire un piccolo campione di nuovi diritti tipici del dibattito contemporaneo.
- Il diritto all’aborto: in Italia risale al 1978. Questo diritto è oggi dibattuto per ragioni sia pratiche che etiche. Molti cittadini sostengono che l’aborto sia immorale. Nel concreto questo diritto trova difficile applicazione dato l’alto numero di medici obiettori di coscienza. Nell’Ottocento e per buona parte del Novecento si considerava universalmente l’aborto un peccato e non poteva esistere uno spazio di discussione intorno a tale diritto. Gli aborti ovviamente avvenivano, ma in maniera clandestina.
- La disponibilità della vita: ovvero, il diritto che ogni individuo ha di cessare la sua vita qualora non la ritenga più sopportabile o dignitosa, in riferimento a condizioni di salute critiche e irreversibili. Anche questo diritto attraversa un dibattito complesso in cui rientrano componenti bioetiche e religiose.
- Il diritto alla disconnessione: i ritmi sempre più frenetici dell’attività lavorativa, insieme alle nuove tecnologie che rendono un lavoratore, in linea di principio, raggiungibile e disponibile in ogni momento, hanno aperto uno spazio per parlare di questo diritto, che è poi la libertà del lavoratore di non essere disponibile per il datore di lavoro in certe fasce orarie.
- La privacy: ovvero il diritto a conservare come private tutta una serie di informazioni personali. Il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (20163) è proprio una legislazione atta a tutelare i cittadini europei dalla diffusione di dati personali. Non era possibile concepire tale diritto prima dell’ esplosione delle tecnologie informatiche del web.
… e quella delle libertà
È chiaro quindi che quando parliamo di diritti parliamo anche di libertà. Le libertà hanno, ovviamente, un riflesso immediato sul liberalismo. Uno stato può essere più o meno liberale su certe questioni. Chiariamo il tutto con due esempi.
- Il nostro Stato, diversamente dagli Stati Uniti proibizionisti tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, è liberale nei confronti del consumo di alcolici. Come liberi cittadini, possiamo acquistare e consumare una quantità arbitraria di alcolici senza andare incontro a conseguenze giuridiche, salvo nel caso in cui lo stato di alterazione indotto dal consumo di alcolici non danneggi altri cittadini (si pensi ad esempio agli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebrezza).
- Il nostro Stato non è liberale – o non lo è pienamente – riguardo all’uso di droghe leggere. Non vi è un consenso unanime sulla pericolosità o sull’opportunità del consumo privato di tali sostanze che, di fatto, non sono liberalizzate, diversamente da quanto accade in alcuni Stati americani, come il Colorado. Il liberale potrebbe argomentare che, come accade per l’alcool, fa parte delle libertà individuali quella di assumere droghe leggere. Al contempo, dovrebbe essere sarebbe d’accordo con l’andare incontro a conseguenze giuridiche qualora l’esercizio di quella libertà limitasse le libertà altrui.