In questo articolo di Cittadinanza e Costituzione trattiamo gli Organi costituzionali, ovvero quelli organi statali previsti alla carta costituzionale.
Indice
Individualità e collegialità degli Organi costituzionali e divisione dei poteri
Prima di addentrarci nell’analisi degli Organi costituzionali è opportuno richiamare alcuni concetti di base e caratteristici dell’ordinamento dello Stato italiano. Innanzitutto è opportuno distinguere tra Organi costituzionali
- collegiali: quando sono composti da più individui, come il Parlamento e il Governo;
- individuali: composto da un unico individuo, come il Presidente della Repubblica.
Un’altra importante caratteristiche della nostra Costituzione è che essa sposa il principio di separazione dei poteri, introdotto da Montesquieu, filosofo illuminista francese. In base al nostro ordinamento:
- il potere legislativo, cioè il potere di creare le norme con forza di legge appartiene al Parlamento;
- quello esecutivo, ovvero il potere di dare esecuzione alle norme appartiene al Governo;
- quello giudiziario, ovvero il potere di ripristinare l’ordine giuridico una volta che sia stato violato appartiene alla Magistratura.
Il Parlamento – art.55-82
Il primo tra gli Organi costituzionali che tratteremo è il Parlamento, che ha anche la funzione di indirizzo politico del Paese. Esso è composto da due camere, la Camera dei Deputati e il Senato, seguendo il principio del bicameralismo perfetto, che definiamo di seguito.
Bicameralismo perfetto |
Con il termine bicameralismo perfetto o paritario è una forma di bicameralismo in cui il potere legislativo viene esercitato da due camere rappresentative legislative paritarie (stessi compiti, gli stessi poteri derivanti dalla stessa rilevanza costituzionale). |
Sia Camera dei Deputati che Senato sono elette dalla cittadinanza e il mandato di deputati e senatori dura 5 anni, cioè una legislatura.
Camera dei Deputati e Senato
La Camera dei Deputati è composta da 630 membri, di cui 12 eletti nelle circoscrizioni estere. Per essere eletti Deputati, gli individui devono aver compiuto almeno 25 anni. La Camera dei Deputati ha sede a Palazzo Montecitorio, a Roma. I Deputati possono essere eletti dai cittadini maggiorenni.
Il Senato è invece composto da 315 membri, di cui 6 eletti in circoscrizioni estere. Ad essi si aggiungono i 5 Senatori a vita, individui individuati e nominati dal Presidente della Repubblica
[…] per avere illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.1
Ogni Presidente della Repubblica poi, finito il suo mandato, diventa automaticamente Senatore a vita.
Per poter essere eletti in Senato bisogna aver compiuto i 40 anni. I Senatori vengono votati dai cittadini che abbiano raggiunto i 25 anni d’età. Il Senato ha sede a Palazzo Madama, a Roma.
I privilegi di Camera e Senato
La Camera e il Senato godono poi di alcuni privilegi di tipo organizzativo:
- autonomia regolamentare: ogni camera decide il suo regolamento interno;
- autonomia finanziaria: le camere decidono in autonomia quante risorse finanziare destinare al proprio lavoro;
- autodichia, o giustizia domestica: le controversie giuridiche di Deputati e Senatori non vengono trattate dal giudice comune, ma da organi interni al Parlamento stesso.
Le funzioni del Parlamento
Il Parlamento svolge le seguenti funzioni:
- la funzione legislativa: il Parlamento può presentare un progetto di legge accompagnato da una relazione. L’iniziativa legislativa può essere assunta anche: dal Governo, e allora si parla di disegno di legge; da un parlamentare, e allora si parla di proposta di legge; dal popolo, se vengono raccolte almeno 50000 firme; dai Consigli Regionali, secondo la Costituzione2; dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, secondo la Costituzione3. Quando il testo della legge viene approvato da entrambe le Camere, questo viene trasmesso al Presidente delle Repubblica che lo firma entro un mese. Il testo viene quindi pubblicato4 sulla Gazzetta Ufficiale.
- La funzione di revisione costituzionale. Questa funzione consiste nel poter proporre leggi costituzionali o modificare quelle già esistenti. La procedura di revisione costituzionale si dice aggravata. Infatti sia la Camera dei Deputati sia il Senato devono approvare per due volte la legge, e tali approvazioni devono essere distanziate da almeno 3 mesi.
- La funzione di indirizzo politico e controllo. Secondo la Costituzione, il Governo ha carattere parlamentare. Questo significa che il Governo, dopo 10 giorni dalla sua formazione, chiede la fiducia al Parlamento. Questo serve per attestare la collaborazione tra Governo e Parlamento, dato che il secondo indirizza politicamente il primo.
- Ulteriori funzioni, ad esempio quella giurisdizionale. Per esempio solo il Parlamento può mettere in stato d’accusa per tradimento e attentato alla Costituzione il Presidente della Repubblica, anche se poi questo viene giudicato dalla Corte Costituzionale. Il Parlamento si esprime anche quando un parlamentare neo-eletto viene contestato.
Mappa concettuale del Parlamento
Il Governo – artt. 92-100
Il Governo è il secondo degli Organi costituzionali che trattiamo. Come si è anticipato, il Governo detiene il potere esecutivo. Esso è un organo collegiale, in quanto è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri, che insieme al Presidente formano il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio viene anche detto Primo Ministro, proprio ad indicare la sua natura di primus inter pares all’interno del Consiglio.
Il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica. Quest’ultimo, su indicazione del primo, nomina i Ministri5. Generalmente si intende con l’espressione giornalistica “squadra di governo”, proprio il Consiglio dei Ministri.
La sede del Governo è a Roma, a Palazzo Chigi. Le riunioni del Governo non sono accessibili al pubblico, diversamente da quelle del Parlamento.
I poteri del Governo
Il Governo ha i seguenti poteri:
- il potere di iniziativa legislativa, secondo l’articolo 71 della Costituzione. Questo significa che:
- emana i decreti legislativi: essi hanno forza di legge sul presupposto di una delega conferitagli dalla legge;
- emana i decreti legge, aventi forza di legge che il Governo può adottare in casi di necessità e urgenza, secondo l’articolo 77 della Costituzione;
- ha il potere regolamentare: può emanare degli atti normativi propri e non sono sottoposti a controllo o delega da parte del Parlamento. Si fa riferimento ai regolamenti, che non possono però entrare in contrasto con gli atti aventi forza di legge, cioè i decreti legislativi e i decreti legge.
Mappa concettuale del Governo
Il Presidente delle Repubblica – artt. 83-91
Il terzo degli Organi costituzionali che trattiamo è il Presidente della Repubblica. Questo organo non è collegiale, ma individuale o monocratico. Il Presidente infatti è un unico individuo che raccoglie da solo tutti i poteri del ruolo che ricopre. Egli rappresenta l’unità nazionale ed è il garante della Costituzione. Spesso il Presidente della Repubblica viene definito anche Capo di Stato, in quanto è il vertice dell’ordinamento costituzionale.
In base all’articolo 84 della Costituzione, può diventare Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino che abbia compiuto i 50 anni. Il mandato del Presidente della Repubblica dura 7 anni e può eventualmente essere rinnovato.
Come viene eletto il Presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica viene eletto con voto segreto dal Parlamento e da tre delegati per ciascuna regione (solo 1 per la Val d’Aosta). Deve essere eletto con una maggioranza di 2/3 per le prime tre votazioni, a maggioranza assoluta per le successive, secondo l’articolo 83 della Costituzione.
Quali poteri ha il Presidente della Repubblica?
Il Capo di Stato ha i seguenti poteri e funzioni:
- rappresenta lo Stato italiano nella diplomazia internazionale: firma trattati, dichiara guerra, compie visite diplomatiche.
- Ha funzioni parlamentari: nomina dei 5 senatori a vita, invia messaggi alle camere, le convoca e le scioglie, indice le elezioni;
- Svolge una funzione legislativa: autorizza i disegni di legge del Governo, promulga le leggi; emana i decreti, rinvia le leggi alle camere, indice i referendum.
- Svolge la funzione esecutiva, di indirizzo politico e giurisdizionale: nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, accoglie giuramento e dimissioni del Governo, emana atti governativi, presiede il Consiglio supremo di Difesa, detiene il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, nomina 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale, concede la grazia, scioglie i Consigli Comunali.
La Corte Costituzionale
Il quarto tra gli Organi costituzionali che trattiamo è la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale deve la sua esistenza alla natura rigida della nostra Costituzione, diversa da quella flessibile dello Statuto Albertino del 1848. Questo significa che le nostre leggi costituzionali possono essere modificate solo mediate la sopracitata procedura aggravata. Il compito principale della Corte Costituzionale è quello di valutare la coerenza e l’adesione delle nuove leggi proposte rispetto alla carta costituzionale.
Come vengono nominati i giudici della Corte Costituzionale?
I giudici della Corte Costituzionale sono 15. Essi vengono nominati secondo i seguenti criteri, secondo l’articolo 135 della Costituzione:
- 1/3 viene nominato dal Presidente della Repubblica;
- 1/3 viene nominato dal Parlamento in seduta comune;
- il rimanente 1/3 dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.
Il mandato dei giudici della Corte Costituzionale dura 9 anni a partire dal giuramento. Non possono essere nominati nuovamente, né la loro carica può essere prolungata. La carica di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con molte altre: non può essere un parlamentare, non può far parte di Consigli Regionali, non può svolgere la libera professione di avvocato.
Su cosa giudica la Corte Costituzionale?
Seguendo l’articolo 134 della Costituzione, la Corte Costituzionale si pronuncia su:
- controversie riguardanti la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;
- Sui conflitti di attribuzioni tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni.
- Sulle accuse promosse dal Parlamento contro il Presidente della Repubblica.
- Sull’ammissibilità dei referendum abrogativi.
Ovviamente, come anticipato, la Corte Costituzionale pronuncia un giudizio anche su eventuali leggi incostituzionali, ovvero leggi che violino la Costituzione. Davanti al dubbio se una legge violi la Costituzione o meno.
In base all’articolo 137 della Costituzione, non sono ammesse impugnazioni contro le decisioni della Corte Costituzionale, cioè una volta che la Corte si è pronunciata, il pronunciamento non può essere osteggiato, cambiato o annullato in nessun modo.