Costituzione Italiana – I diritti dei cittadini italiani

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In questo articolo trattiamo i diritti dei cittadini Italiani secondo la Parte Prima della Costituzione italiana, dall’articolo 13 al 47.

Titolo I – Rapporti civili

I diritti dei cittadini italiani

Il Titolo I della Parte Prima della Costituzione italiana è intitolato Rapporti civili. Esso tratta in particolare i diritti di libertà. Essi vanno intesi come quei diritti che lo Stato non può violare interferendo nelle scelte, nel pensiero, nella vita privata dei cittadini ed ogni altra attività afferente a questa sfera.

Articolo 13 – Inviolabilità della libertà personale

Consideriamo adesso l’articolo 13:

Articolo 13
La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3];.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Questo articolo può essere riassunto dai seguenti punti:

  • il principio generale è che la libertà personale è inviolabile;
  • questo significa che la detenzione e la perquisizione arbitrarie dei cittadini è vietata;
  • la restrizione della libertà personale è lecita soltanto:
    • nei modi previsti dalla legge;
    • e motivata dall’Autorità giudiziaria, ovvero la magistratura.

Articolo 14 – Inviolabilità del domicilio

Questo articolo estende il divieto di violazione della libertà al domicilio.

Articolo 14
Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [cfr. artt. 13111 c. 2].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Il domicilio va inteso non solo come il luogo nel quale il cittadino soggiorna, ma anche quello dove esplica la sua personalità. Anche in questo caso la violazione del domicilio è consentita nei casi speciali previsti dalla legge.

Articolo 15 – Libertà e segretezza della comunicazione

L’articolo 15 riguarda l’inviolabilità della comunicazione tra cittadini.

Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1] con le garanzie stabilite dalla legge.

Questo implica che la violazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni tra cittadini possono essere violate solo e soltanto previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. Questo è il caso ad esempio delle intercettazioni nel contesto di indagini.

Articolo 16 – Diritto alla libera circolazione

Questo articolo riguarda il diritto alla libero soggiorno circolazione.

Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche [cfr. art. 120 c. 2XIII c. 2].

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge [cfr. art. 35 c.4].

Questo articolo non si applica agli stranieri, che dunque non hanno il diritto di circolare e soggiornare in piena libertà. Questo diritto, come gli altri, è limitato da leggi speciali e provvedimenti giudiziari.

Articolo 17 – Il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi

Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

In Italia è garantito ai cittadini il diritto di riunirsi liberamente, in modo pacifico e disarmati. Se tali riunioni avvengono in luogo pubblico, è necessaria l’autorizzazione dell’Autorità competente. Questa condizione si lega al fatto che alcune manifestazioni possono causare disordini o danneggiare la proprietà privata.

Articolo 18 – Diritto di libera associazione

Tra i diritti dei cittadini italiani vi è anche quello di associarsi liberamente.

Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19203949].

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Il diritto di associarsi è limitato da alcune condizioni:

  • ovviamente se questa associazione non vìola la legge penale;
  • non è possibile associarsi segretamente in nessun caso e non è possibile associarsi per finalità politiche attraverso modalità militari. Quest’ultimo punto manifesta il carattere antifascista della nostra Costituzione come pure la non tollerabilità di società segrete.

 

Articolo 19 – Diritto di professare la propria religione

Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [cfr. artt.820].

Articolo 21 – Libertà di pensiero, espressione, stampa e diritto all’informazione

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Questo articolo è particolarmente importante. Esso sancisce la libertà di pensiero e di espressione di esso tramite qualsiasi mezzo: stampa, internet, media di ogni tipo. Questo articolo fornisce anche la base per un altro, cioè il diritto di essere informati e il diritto ad informare, ovvero il diritto dei giornalisti di fare cronaca e raccontare quello che accade nel Paese.

Schema riassuntivo – I diritti dei cittadini italiani

Schema riassuntivo: I diritti dei cittadini italiani
Schema riassuntivo: I diritti dei cittadini italiani

Titolo II – Rapporti etico-sociali

Il Titolo II della Parte Prima della nostra Costituzione raccoglie gli articoli dal 29 al 34. Essi riguardano i diritti dei cittadini italiani nel loro rapporti etico-sociali.

Articolo 29 – I diritti della famiglia

Articolo 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

In questo articolo si sostiene che lo Stato afferma che la famiglia è il primo nucleo di società ed è precedente allo Stato stesso. Lo Stato inoltre concepisce il matrimonio secondo un criterio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Articolo 30 – Rapporti tra genitori e figli

Articolo 30
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

In base a questo articolo lo Stato obbliga i genitori ad mantenere, istruire ed educare i figli, anche senza che i genitori siano sposati. Qualora questi non ne fossero in grado, è lo stesso Stato che tutela i minori.

Articolo 32 – Diritto alla salute

Articolo 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

In base a questo articolo la Salute viene vista come uno dei fattori di crescita dell’intera collettività. Lo Stato dunque si preoccupa e ha l’obbligo di garantire per tutti, compresi gli indigenti, le cure sanitarie. Questo articolo è una ulteriore specificazione dell’obbligo e dell’impegno che lo Stato italiano si assume verso la promozione dell’uguaglianza sostanziale tra i cittadini.

Articoli 33-34 – Libertà di ricerca e insegnamento e diritto allo studio

Articolo 33
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Articolo 34
La scuola è aperta a tutti.

L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Guardando nel complesso gli articolo 33 e 34,  possiamo affermare che:

  • l’insegnamento e la ricerca sono liberi, ovvero non asserviti al potere politico, come avveniva nell’epoca fascista;
  • l’accesso all’istruzione è gratuito per l’istruzione inferiore e media. Lo Stato si impegna a fornire borse di studio ai meritevoli in modo da garantire il loro diritto allo studio.

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